Assegno per nucleo familiare

Ultima modifica 16 novembre 2023

A partire dal mese di marzo 2022 questa misura di sostegno alla natalità verrà abrogata perché assorbita dal nuovo assegno unico e universale, in base al D.L. 21 dicembre 2021, n. 230. Vai alla pagina dedicata dell'INPS e controlla come fare domanda. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

È un assegno, concesso dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati (articolo 65 della legge 23.12.1998, n. 488).

L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Destinatari e requisiti

Il diritto all'assegno spetta a:

  • nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea
  • nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  • nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo
  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente ISEE valido per l’assegno (per l’anno 2022 pari a € 8.955,98)
  • cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria
  • cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014)

I requisiti dei destinatari sono:

  • il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo
  • il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
  • il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall’ISEE

Come fare per

La domanda va presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).

Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all’INPS dandone contestuale comunicazione al richiedente.

 

Altre info: Assegno nucleo familiare


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