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Carta di identità elettronica - CIE

Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2026, 10:05

Tutte le informazioni e la modulistica di riferimento per la Carta di Identità Elettronica - CIE è disponibile sulla pagina dedicata dello sportello telematico.

Caratteristiche del documento

La nuova Carta di identità elettronica si presenta come una tessera di materiale plastico dalle dimensioni uniformate a quelle delle altre smart card (bancomat, carte di credito, patente, ecc.) ormai di uso comune. Essa è dotata di un microprocessore (chip) informatico nel quale sono immagazzinate elettronicamente diverse informazioni. Grazie a ciò, la nuova C.I.E. è:

  • un documento di identificazione del cittadino che consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero;
  • un documento di viaggio parificato al passaporto in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi (es.: area "Shengen");
  • uno strumento da utilizzare per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) dello Stato;
  • un sistema per autenticarsi nei servizi telematici della pubblica amministrazione che consentano tale modalità di identificazione.

La carta ha un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra che prende il nome di numero unico nazionale.

 

Validità del documento

Il Regolamento (UE) 2019/1157 (art. 4):  ha stabilito che i documenti d'identità dei maggiorenni non possono superare i 10 anni di validità

Pertanto la validità sarà la seguente:

Minori di 3 anni: La CIE ha una validità di 3 anni. Scade al primo compleanno successivo al compimento del terzo anno dalla data di emissione.
Minori tra 3 e 18 anni: La CIE ha una validità di 5 anni. Scade al primo compleanno successivo al compimento del quinto anno dalla data di emissione. 
Maggiorenni (tra 18 e 70 anni): La CIE ha una validità massima di 10 anni. Per non eccedere mai i 10 anni esatti, la scadenza viene fissata al compleanno immediatamente precedente al decimo anno dall'emissione. All'atto pratico, la durata effettiva corrisponde a 9 anni più i giorni intercorrenti tra la data della richiesta e il successivo compleanno. 
Over 70 anni: A partire dal 30 luglio 2026, le CIE rilasciate a chi ha già compiuto 70 anni hanno una validità illimitata (amministrativamente indicata con una durata convenzionale di 50 anni) e non richiedono più alcun rinnovo. 

Costo del documento

Il costo della C.I.E. è stabilito in € 22,20 (di cui euro 16,79 vanno allo Stato ed euro 5,41 al Comune), da pagare allo sportello comunale in contanti o tramite POS (solo bancomat ed alcune carte prepagate), al momento del rilascio della ricevuta di richiesta di emissione della C.I.E. (vedi più sotto). In futuro sarà possibile pagare anticipatamente anche on line tramite il circuito Pago PA, non appena questo sarà reso disponibile.

 

Chi rilascia la C.I.E.?

Il processo di produzione e stampa del documento avviene a cura del Ministero dell'Interno - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che farà pervenire il documento al cittadino entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta, all'indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio). Lo stesso può anche scegliere di farsi consegnare il documento d'identità presso lo sportello comunale in cui ha presentato la richiesta. Considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova C.I.E., è necessario che i cittadini richiedano con congruo anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico, dato che non è possibile il rilascio a vista dello stesso.

 

Chi può richiedere la C.I.E.?

La C.I.E. può essere richiesta da tutti coloro (cittadini italiani, comunitari e non) che risultano iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Bra o che comunque abbiano, in tale Comune, la loro dimora ai sensi delle vigenti norme in tema di Regolamento Nazionale di Anagrafe (D.P.R. 223/1989 e s.m.i.).

Per i cittadini residenti in altro Comune italiano la richiesta della C.I.E. può avvenire solo per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non consentono di recarsi presso il proprio Comune di residenza (Circolare Ministero dell'Interno del 05/11/1999) e solo dopo aver ricevuto, da tale Comune, il relativo nulla osta.

Per richiedere la C.I.E. a nome di un minore, questi deve essere accompagnato allo sportello comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitore o tutore), munito di valido documento di riconoscimento e, nel caso del tutore, anche di copia della sentenza di nomina.

Con Circolare del Ministero dell'Interno n. 54/2026 , a decorrere dal 1.6.2026 è possibile per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) richiedere il rilascio della CIE, presso qualsiasi comune italiano, oltre che presso l'Ufficio consolare di appartenenza . Nel caso in cui  il cittadino AIRE si rivolga ad un comune italiano diverso da quello in cui risulta iscritto, si rende necessaria,  da parte del comune a cui è stata rivolta la richiesta,  l'acquisizione del rilascio del nulla osta del Comune di iscrizione AIRE.

Nel Comune di Bra i tempi di attesa massimi  sono di 60 giorni , a meno che non risulti disponibile in agenda un posto prima e previa acquisizione del nulla osta 

Quando si può richiedere la C.I.E.?

Come per la carta d'identità cartacea, la nuova Carta di identità elettronica si può richiedere esclusivamente per i seguenti motivi:

  • Primo rilascio;
  • Smarrimento o furto della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;
  • Deterioramento della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte del personale di sportello;
  • Scadenza della carta d'identità (il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza prevista).

Il cambio di residenza non costituisce motivo di rilascio anticipato della carta d'identità; essendo la residenza un dato che non contribuisce all'identificazione della persona, la relativa variazione non altera la funzione del documento di riconoscimento (Circolare Ministero dell'Interno 31 dicembre 1992 n. 24).

 

Come si fa a richiedere la C.I.E.?

La procedura di acquisizione dei dati personali richiede mediamente 20/30 minuti a persona e le postazioni abilitate dal Ministero presso i nostri Servizi Demografici sono due. Ciò significa che i tempi di attesa sono maggiori rispetto a quelli previsti in precedenza per il rilascio della carta d'identità cartacea. Visto che a partire dal gennaio 2026 non sarà più possibile prenotare on line tramite il Portale istituzionale C.I.E.Online attivato in passato dal Ministero, per ottenre la C.I.E sarà necessario richiedere un appuntamento direttamente al Comune di Bra chiamando il numero 0172 438311, oppure inviando una e-mail all'indirizzo: sportelloci@comune.bra.cn.it, oppure ancora utilizzando il sistema di prenotazione on line del sito istituzionale www.comune.bra.cn.it (in basso nella home page, cliccare su "prenota un appuntamento"/Anagrafe e stato civile/Rilascio della carta di identità per maggiorenni o minorenni).

Mediante tale sistema sarà possibile opzionare una data e un orario tra quelli a disposizione con un preavviso di almeno cinque giorni; l’appuntamento dovrà essere confermato dagli operatori. Gli utenti riceveranno quindi una mail di conferma.

 

Cosa serve per richiedere la C.I.E.?

Una volta ottenuta la prenotazione, o comunque l'accesso alla postazione assegnata, è necessario presentarsi muniti di:

  • Carta di identità scaduta o in scadenza o deteriorata; oppure denuncia di furto o smarrimento della precedente carta d’identità resa presso le autorità competenti.
  • Una foto formato tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto, ovvero: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il volto sia ben visibile - vedi istruzioni su http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf); in alternativa, la fotografia, comunque dotata dei requisiti suddetti, e sostituire con può essere inviata al seguente indirizzo sportelloci@comune.bra.cn.it in formato .jpeg, dimensione massima 500kb e 400dpi.
  • La tessera sanitaria - codice fiscale in corso di validità.
  • Denaro contante (euro 22,20, si può rilasciare resto) oppure carta Bancomat.

 

Documento provvisorio nelle more del rilascio della CIE

Le disposizioni transitorie introdotte dal Decreto-Legge n.108 del 26 giugno 2026 disciplinano il passaggio dalla Carta d'Identità Cartacea (CIC) alla Carta d'Identità Elettronica (CIE), garantendo la continuità dei servizi essenziali e consentendo ai Comuni di completare gradualmente la sostituzione delle carte cartacee. Dal 3 agosto 2026 la Carta d’Identità Cartacea non è più valida ai fini dell’espatrio. Se la carta è ancora in corso di validità, può continuare a essere utilizzata esclusivamente nei casi previsti dal decreto e fino ai termini stabiliti dalla normativa.

Per quali utilizzi resta valida:
Fino al 31 gennaio 2027, e comunque nelle more del rilascio della Carta d’Identità Elettronica, la Carta d’Identità Cartacea ancora valida può essere utilizzata come documento di riconoscimento esclusivamente per:
    • l’accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative
    • i rapporti con la Pubblica Amministrazione
    • i rapporti con i gestori di pubblici servizi
    • le operazioni presso banche, Poste e altri istituti finanziari
    • il ritiro della pensione
    • il ritiro della corrispondenza e la notificazione degli atti giudiziari
    • ogni altro servizio essenziale di analoga rilevanza previsto dalla normativa

Rapporti contrattuali
Per i rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la Carta d’Identità Cartacea è stata utilizzata per identificare il contraente, il documento continua a mantenere efficacia fino alla naturale scadenza indicata sulla carta, senza necessità di sostituirlo.

Espatrio
Dal 3 agosto 2026 la Carta d’Identità Cartacea non può più essere utilizzata per l’espatrio.
Per viaggiare all’estero è necessario essere in possesso della Carta d’Identità Elettronica valida per l’espatrio oppure del passaporto.

Documento di identità provvisorio
A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026 e dal successivo decreto interministeriale del 3 agosto 2026, è stato formalmente approvato il modello del documento d’identità provvisorio.
Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, e nelle more dell'emissione della Carta d'identità Elettronica, è possibile richiedere un documento di identità provvisorio.
Il documento:
    • ha una validità massima di sei mesi
    • non è rinnovabile e non può essere rilasciato nuovamente al medesimo cittadino qualora allo stesso sia già stata rilasciata in precedenza un documento d’identità provvisorio.
    • può essere utilizzato anche per l'espatrio, fermo restando che alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo come documento valido per l'ingresso nel proprio territorio. È pertanto onere del/della richiedente verificare preventivamente l’accettazione del documento nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale.
    •  all'atto del rilascio del documento d’identità provvisorio, l'operatore  anagrafico fisserà contestualmente l'appuntamento per l'emissione della CIE.
    • all'atto della richiesta della CIE, il documento d’identità provvisorio dovrà essere restituito all'ufficio anagrafe.

Si precisa che il documento d’identità provvisorio non sostituisce la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e non costituisce una modalità ordinaria o alternativa di rilascio del documento d’identità. Il suo rilascio è previsto esclusivamente in via eccezionale e in presenza di comprovati motivi di urgenza, nei casi in cui il cittadino dimostri l’impossibilità di attendere i normali tempi necessari per la produzione e la consegna della CIE.

La richiesta da presentarsi su apposito modello, dovrà pertanto essere corredata da adeguata motivazione e supportata dalla documentazione idonea a comprovare la situazione di effettiva urgenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In mancanza di documentazione la richiesta non sarà presa in carico.

E' possibile fare richiesta, compilando apposito modulo compilato e firmato da inviare a sportelloci@comune.bra.cn.it  con allegata copia della documentazione comprovante l’effettiva urgenza. 

Modello richiesta documento provvisorio

 

Furto, smarrimento o deteerioramento della C.I.E.

Come già per la Carta d'identità cartacea, in caso di furto o smarrimento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità (Stazione dei Carabinieri, Polizia Municipale, Posto di polizia di P.S., Questura) ed altro documento di riconoscimento. Nel caso non si abbia un altro documento identificativo, occorre presentarsi allo sportello accompagnati da due testimoni, muniti di documenti validi. Per sporgere la denuncia è utile conoscere il numero di serie della Carta d'identità smarrita o rubata; nel caso in cui non se ne sia in possesso, ci si può rivolgere di persona (non per telefono) allo sportello Carte d'Identità previa prenotazione tramite Ufficio Informazioni come da soprastante paragrafo 7, lettera b). 

Inoltre, in caso di furto o smarrimento di una carta d'identità elettronica, il cittadino, oltre a sporgere regolare denuncia presso le Forze di Polizia, deve effettuare il blocco della propria C.I.E., per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della C.I.E. reperibile nei contatti a questo link http://www.cartaidentita.interno.gov.it/contatti/, oppure contattando il numero 800263388 fornendo i seguenti dati:

- Nome e Cognome
- Codice Fiscale
- Numero della C.I.E. se disponibile
- Estremi della denuncia presentata alle forze dell'ordine

(il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00 ed è valido solo per la nuova C.I.E.). 

Una volta fatto tutto ciò, lo sportello comunale avvierà quindi la richiesta di una nuova carta d'identità elettronica, con nuovi numeri di serie e decorrenza dalla data di nuovo rilascio (alla lettera non trattasi dunque di duplicato), dietro la nuova corresponsione dell'importo di cui al precedente paragrafo 3.

 

Cittadini non comunitari

I cittadini non comunitari devono presentare l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovopresentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso. Al fine della loro identificazione dovranno presentare il passaporto o documento di riconoscimento del paese estero.

 

Validità per l'espatrio

La C.I.E. può essere rilasciata valida o non valida per l’espatrio per tutti i cittadini italiani. Quando non è valida per l’espatrio appare apposita dicitura.

Per effetto delle previsioni contenute nel DPR 6 agosto 1974, n. 649, recante "Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio", al momento del rilascio della CIE il richiedente avente  prole minore  dovrà, come di consueto, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni che inibiscono il rilascio di un documento valido per l'espatrio, utilizzando la attuale modulistica, ma  non dovrà più dichiarare di avere l’assenso all’espatrio dell’altro genitore, non più previsto, bensì l’assenza di provvedimenti giudiziali di inibizione (divieto) all’espatrio. Il passaporto e la CIE  non possono infatti essere rilasciati se è stata emessa una inibitoria (per max 2 anni), qualora sussista il rischio che il richiedente possa sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi nei confronti dei figli.

Resta invariata la necessità dell’assenso di entrambi i genitori o, in mancanza, dell’autorizzazione del Giudice tutelare, nel caso di rilascio della carta di identità valida per l’espatrio ai minori di anni 18.

 

 

Minori 

Nel caso in cui l'intestatario del documento sia un minore, tale dichiarazione deve essere resa da coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore). Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all’espatrio (vedi allegati, in fondo alla pagina), redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità. 

Nel caso di rifiuto all’assenso da parte da parte di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare da richiedere in tribunale. In mancanza dell’assenso o della suddetta autorizzazione la carta sarà rilasciata non valida per l’espatrio.

Restano valide le indicazioni riguardo la sottoscrizione da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione): essi devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura. (Vedi moduli allegati in fondo alla pagina)
Cittadini stranieri 

I cittadini non italiani, comunitari ed extracomunitari, maggiorenni e minorenni, possono ottenere solo il documento di identità non valido per l’espatrio.

Per un elenco aggiornato dei Paesi in cui è possibile entrare con la carta d’identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, selezionando il Paese di proprio interesse.



Acquisizione impronte digitali e verifica dei dati personali

Dopo l'operazione di inserimento dei dati che, a partire da coloro che hanno compiuto 12 anni di età, prevede anche l'acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali, l'operatore stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all'attenzione del richiedente, per la verifica dei dati personali e per l'acquisizione della firma autografa.

All'acquisizione della firma non si procede nei casi in cui l'intestatario della C.I.E. non abbia compiuto il dodicesimo anno di età ed in tutti gli altri casi in cui vi sia l'impossibilità a sottoscrivere.

 

PIN/PUK 

Al termine della procedura di richiesta, verrà rilasciato al cittadino un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della C.I.E., e la prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa. La seconda parte dei codici saranno contenuti nella busta di consegna della C.I.E. che verrà recapitata al domicilio del richiedente o presso lo stesso Ufficio comunale e permetteranno di utilizzare la C.I.E. per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono e/o consentono l’autenticazione in rete mediante tale mezzo. Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d’identità richiesto.

A partire dal 10 settembre 2026per i cittadini che si recheranno in Comune per l’inserimento o la modifica dei recapiti del cittadino (indirizzo e-mail e/o numero di telefono) ovvero la ristampa dei codici PIN/PUK, il sistema CIEOnline richiederà obbligatoriamente l’inserimento del codice ologramma della Carta d’Identità Elettronica.

L’operatore del Comune incaricato, dopo aver verificato l’identità del richiedente, dovrà acquisire il codice ologramma presente sulla CIE esibita dal richiedente stesso.

Ai fini della corretta esecuzione del controllo, il codice ologramma dovrà essere acquisito esclusivamente dalla CIE esibita dal richiedente.

È pertanto vietata l’acquisizione del codice ologramma mediante copie, riproduzioni, fotografie, immagini digitali o qualsiasi altra modalità che non preveda l’esibizione della CIE.

 

Possibilità di esprimersi sulla donazione di organi e tessuti

La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare in modo esplicito il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti nazionale (S.I.T.). 

Tale volontà potrà essere successivamente modificata presso i nostri uffici ad ogni rinnovo della carta d’identità elettronica stessa, oppure in qualsiasi altro momento presso la ASL CN2 ALBA BRA (attualmente presso l'Ufficio Medicina Legale – Sede di Alba: Via Galimberti n. 7/b).

Per approfondire il contenuto, il significato, le possibili motivazioni e l'utilizzo dell'assenso, diniego o astensione da tale dichiarazione, si veda il documento allegato: "Una scelta in comune_donazioni organi e tessuti". Il consenso alla donazione di organi e tessuti è gratuito e non comporta l'obbligo o la necessità di iscriversi ad Enti od associazioni.

 

Persone impossibilitate a presentarsi allo sportello per motivi particolari

Per i cittadini impossibilitati a presentarsi allo sportello per gravi motivi di salute, o perché appartenenti a ordini religiosi soggetti a clausura, o per motivi di detenzione, od altri indicati dalle vigenti disposizioni, una persona incaricata dal richiedente (ad es., un familiare) dotata di delega scritta (vedi allegato in fondo alla pagina) potrà richiedere il rilascio della C.I.E. per l'interessato impossibilitato seguendo l’iter della prenotazione di cui al precedente paragrafo 7, lettere a) o b) e presentandosi al suo posto: al momento della redazione della pratica per la C.I.E., l’Ufficiale d’anagrafe segnalerà l’impossibilità del rilascio delle impronte digitali e sospenderà la pratica in attesa di acquisizione della firma che avverrà concordando con il delegato del cittadino il passaggio a domicilio/ospedale/casa di riposo o di detenzione da parte di un incaricato del Comune per la verifica dell’identità della persona e la firma, se possibile. L'Ufficiale di anagrafe riprenderà la pratica dopo aver acquisito con lo scanner la firma autografa e la completerà inviando la richiesta di produzione della C.I.E..

DELEGA PER RICHIESTA CIE IMPOSSIBILITATI 

 

Utilizzo della ricevuta di richiesta della C.I.E. come documento di riconoscimento

Con la circolare 9/2019 il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti sull'utilizzo della Ricevuta della richiesta Cie come documento di riconoscimento confermando la possibilità di utilizzare la ricevuta come documento di riconoscimento nelle more della effettiva consegna del documento di identità. A tal fine, dal 3 marzo  2019 è stato inserito nella prima pagina della ricevuta un Qr code che, tramite l'Applicazione Ve.Do rilasciata gratuitamente dal ministero dell'Interno permette di verificare l'autenticità della ricevuta esibita e l'esistenza di una Cie in fase di produzione o di consegna, associata al richiedente e contrassegnata dallo stesso numero riportato sulla ricevuta. Tale strumento permette altresì di accertare l'avvenuta consegna del documento di identità al titolare, circostanza che impedisce l'utilizzo della ricevuta con finalità di riconoscimento.  

Consulta il vaemecum del Ministero dell'Interno sui VANTAGGI DELLA CIE oppure visita la pagina dedicata alla CIE del sito internet del Ministero.

 

Riferimenti normativi

Informazioni sulla possibilità di donare organi e tessuti

La delibera della Giunta

Comunicato dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato

Circolare del Ministero dell'Interno su Cie difettose

Nota del Ministero per verificare la funzionalità del documento

Circolare per l'utilizzo della ricevuta di richiesta come documento

Informativa per la protezione dei dati personali

 

Modulistica

 


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