Split payment e Reverse change

Ultima modifica 30 ottobre 2023

La legge di stabilità 2015 ha introdotto una rilevante novità in materia di IVA. Tutte le fatture che avranno data anno 2015 emesse nei confronti del Comune dovranno indicare la dicitura "scissione pagamenti – art. 17 ter DPR 633/72": Ciò sta a significare che al fornitore verrà corrisposto il solo imponibile, mentre l'IVA verrà pagata allo Stato direttamente dal Comune con cadenza mensile, come avviene per le ritenute d'acconto ai professionisti.

A tal proposito si chiarisce che la metodologia trova unica eccezione proprio nei confronti delle operazioni già assoggettate a ritenuta d'acconto.

La disposizione sullo "split" va ad incrociarsi con l'estensione del meccanismo del "Reverse charge" alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione , di installazione di impianti e di completamento relative agli edifici

E' importante chiarire che l'applicazione del Reverse Charge si applica nei confronti dei soggetti passivi d'imposta: il Comune quanto Ente pubblico diventa debitore d'imposta nei soli casi in cui il servizio in questione rientra tra le attività rilevanti ai fini IVA. Pertanto in tutti i casi di estensione del meccanismo del Reverse Charge (pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento) che però concernono attività Istituzionali, essendo considerato il Comune "consumatore finale" deve essere utilizzato lo split payment e non il Reverse Charge.

Le attività per le quali il Comune si comporta come soggetto passivo d'imposta sono principalmente le seguenti:

  • Asilo Nido
  • Mense scolastiche
  • Refettori scolastici

Riassumendo:

- Per tutte le attività del Comune deve essere applicato lo split payment;
- Per le sole attività commerciali e solo in caso di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento dovrà essere utilizzato il Reverse Charge per cui il fornitore emetterà la fattura senza IVA.

Naturalmente in caso di dubbio verrà, di volta in volta, esaminata la questione.


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