Informazioni generali sull’occupazione del suolo pubblico

Ultima modifica 30 ottobre 2023

L’occupazione del suolo pubblico è relativa all’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali. L’occupazione può essere effettuata chiedendone autorizzazione al Comune di Bra, nelle forme e nei modi che sono disciplinati dai relativi regolamenti, e a fronte dell’occupazione deve essere corrisposto al Comune un canone.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’art. 2, c. 7, del Codice della strada (D.Lgs. n. 258/1992 e s.m.i.).

In ogni caso, l’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e dei pedoni nelle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione e impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici ed edifici pubblici e privati. La richiesta deve essere formulata almeno 30 giorni prima dell’occupazione, di norma in via telematica all’ufficio protocollo comunale (PEC: comunebra@postecert.it).

Una volta autorizzata l’occupazione, il suolo pubblico concesso deve essere utilizzato solo per le finalità indicate nell’autorizzazione e deve essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione il suolo pubblico deve essere restituito libero da ogni struttura, con l’eventuale ripristino del suo stato originario. In caso contrario, il Comune di Bra si rivarrà sul titolare dell’autorizzazione per il risarcimento del danno.

Le modalità di autorizzazione e di occupazione sono disciplinati dal “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, anche se per particolari tipologie di occupazione sono disciplinati da specifici regolamenti come nel caso di occupazioni per cantieri edili, dehors di bar e ristoranti, spazi di vendita, mercati.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

  • permanenti: occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  • temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

Si distinguono ancora le occupazioni occasionali, per le quali l’autorizzazione è accordata su richiesta fatta pervenire, almeno 3 giorni prima dell’occupazione:

  • occupazioni di non più di 10 (dieci) metri quadrati effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 (ventiquattro) ore;
  • occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
  • occupazioni di durata non superiore a 6 (sei) ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
  • occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 (quattro) ore;
  • occupazioni di coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.), se esercitata nello stesso luogo su di un’area non superiore a quattro metri quadrati e per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione. Tali occupazioni debbono avvenire senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e non arrecare disturbo alla quiete pubblica

Sono invece abusive le occupazioni:

  • realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
  • occasionali ma per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
  • eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
  • protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
  • mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
  • effettuate da persona diversa dal concessionario/affidatario del serviziosalvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

Anche le occupazioni abusive sono soggette al pagamento del canone al Comune di Bra, oltre che ad una sanzione commisurata al tipo di occupazione e disagio arrecato.

 

Gestione del canone e informazioni

La gestione del canone è effettuata da Fraternità sistemi onlus che effettua attività di sportello presso l'Ufficio Tributi (piazza Caduti per la libertà 18 - terzo piano) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12:30.

Telefono: 0172.438221

Posta: bra.sistemi@fraternita.it


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