Zona 30

Ultima modifica 30 ottobre 2023

 

È stata realizzata una nuova Zona 30 che si estende per buona parte del centro cittadino. L’apposita segnaletica orizzontale e verticale indica i 18 varchi di accesso e di recesso all’area, che sono sotto elencati:

  • Strada Montenero (bretellina est),
  • Via Vittorio Veneto intersezione Via Alba,
  • Via Vittorio Veneto intersezione Via Adua,
  • Rotatoria di Via Cuneo, n. 2 varchi (n.1 su Via F.lli Carando e n. 1 su Via Vittorio Emanuele),
  • Via Vittone intersezione Via Vittorio Veneto,
  • Via Audisio intersezione P.za Roma,
  • P.za Roma rotatoria direzione P.za Carlo Alberto,,
  • Via Trento e Trieste intersezione Via Ronchi della Rocca,
  • Via Trento e Trieste intersezione Via E. Guala,
  • Via Montegrappa intersezione P.za Giolitti,
  • Via F.lli Allocco intersezione P.za Giolitti,
  • Via Palestro intersezione Via G.B. Gandino,
  • Via G.B. Gandino intersezione Via Mercantini,
  • Via G. B. Gandino intersezione Via Umberto
  • Via E. Brizio intersezione Via Vittorio Emanuele,
  • Via Vittorio Emanuele carreggiata lato giardinetto,
  • C.so San Secondo intersezione Via Craveri,
  • Via Craveri intersezione Via Barbacana.

All'interno dell'area gli automobilisti sono tenuti a rispettare le seguenti regole: 

  • Rispettare il limite stradale dei 30 km/h. Il rispetto del limite, omogeneizza le velocità intorno a valori medi, aumentando di conseguenza la sicurezza, a fronte di tempi di percorrenza effettivi solitamente invariati. * c.d.s  art. 142 comma 2.
  • Rispettare le biciclette sorpassandole ad almeno 1,5 m di distanza (distanza consigliata). Prima di effettuare il sorpasso di un  velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta  l'esistenza  delle  condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo  particolarmente la velocita',  ove  necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocita' qualora le circostanze lo  richiedano . * c.d.s. art. 148 comma 9-bis, secondo periodo.
  • Mantenere una distanza adeguata dai ciclisti. E’ necessario mantenere una distanza di sicurezza tale da garantire un arresto immediato. * c.d.s. art. 149 comma 1.
  • Non superare una bicicletta per poi svoltare subito a destra tagliandogli la strada.
  • Aprire la portiera solo dopo aver verificato che non ci siano utenti della strada in arrivo. E’ consigliabile aprire la portiera con la mano opposta a quella prossima alla maniglia per indurre alla rotazione del busto e quindi lo sguardo sulla strada per vedere chi sopraggiunge. * c.d.s. art. 157 comma 7.
  • Non suonare il clacson  per chiedere di occupare la carreggiata in maniera prepotente. * c.d.s  art. 156 comma 1.
  • Dare sempre la precedenza ai pedoni e ai ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e ciclabili. * c.d.s  art. 40 comma 11.

A loro volta, i ciclisti sono tenuti a rispettare queste regole: 

  • È vietato circolare sui marciapiedi. La bicicletta (velocipede) è un veicolo (non a motore) e pertanto deve transitare sulla carreggiata come gli altri veicoli. * c.d.s. art. 3 comma 33, - c.d.s. art. 143 comma 1.
  • Rendersi visibili. È opportuno, per ragioni di sicurezza, che i ciclisti siano sempre facilmente identificabili da parte degli automobilisti e dagli altri utenti della strada (urbana ed extraurbana), in modo da non essere mai confusi con altri elementi presenti sulla strada, magari indossando indumenti colorati e/o riflettenti che consentano di identificare la propria sagoma. Attualmente il codice della strada prevede che i ciclisti debbano rendersi ben visibili indossando un giubbino riflettente, solo quando circolano fuori dai centri urbani nelle ore notturne (da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba). * c.d.s. art. 182 comma 9 bis.
  • È vietato utilizzare gli auricolari. È fondamentale per la nostra sicurezza mantenere un contatto uditivo con il mondo intorno a noi, sentire i pedoni e le macchine oltre che vederli. * c.d.s. art. 173 comma 2.
  • Non è consentita la marcia contromano. Il Codice della Strada, non autorizza la circolazione tout court delle bici controsenso, dato che i velocipedi sono chiamati al rispetto delle regole stradali come tutti gli altri veicoli ma lo prevede solo per alcune strade urbane che rispettino determinati requisiti e sempre solamente a seguito di specifica regolamentazione (Ordinanza Sindacale, non presente a Bra) * c.d.s. art. 143 commi 1 e 11.
  • In ZTL procedere a velocità moderata e comunque tale da non costituire pericolo per sé e per gli altri ed eventualmente, condurre la bici a mano. * c.d.s. art. 182 comma 4.
  • I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e prudenza. * c.d.s. art. 182 comma 4.
  • In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. * c.d.s. art. 154 comma 2.
  • È obbligatorio utilizzare le piste ciclabili quando presenti. * c.d.s. art. 182 comma 9.
  • Controllare lo stato e l’efficienza della bici. Non dimenticare di prendersi cura della propria bicicletta per pedalare in totale sicurezza. * c.d.s. art. 68.        
  • I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. * c.d.s. art. 182, comma 1 e 1 bis.
  • Sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita. Tali biciclette sono dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. * c.d.s. art. 50 comma 1.

Viene inoltre introdotta in via sperimentale una prima “strada urbana ciclabile” in via Umberto I; trattasi di una strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.

In particolare, il nuovo comma 4 bis dell'art. 145 del Codice della Strada prevede che i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano o che si immettono su strada urbana ciclabile, anche se provengono da un luogo non soggetto a pubblico passaggio. La norma, tuttavia, non può essere letta nel senso di conferire ai conducenti dei velocipedi il diritto di circolare nelle intersezioni senza usare particolare prudenza o di immettersi in modo imprudente sulla strada.

Con l'introduzione dell'art. 182, comma I bis, CdS, in deroga al generale divieto di circolare affiancati in numero superiore a due imposto ai conducenti dei velocipedi su tutte le altre strade, sulle strade urbane ciclabili si è consentito ai velocipedi di marciare affiancati impegnando la gran parte della carreggiata, allo scopo di sorpassarsi più agevolmente e circolare con maggiore facilità sulla strada loro destinata. 


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