Limitazioni antismog

Ultima modifica 21 febbraio 2024

semaforo antismog zero

Con la DGR n. 26-3694 in vigore dal 6 agosto 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha adottato nuove disposizioni in materia di qualità dell’aria. A seguito di tale approvazione, anche il Comune di Bra (già inserito tra i comuni interessati dall’adozione dei provvedimenti regionali antismog) ha dovuto recepire le nuove misure straordinarie per contenere l’inquinamento da polveri sottili nel bacino padano, con ordinanza sindacale 431/2023 (che recepisce anche le novità introdotte dal Governo mediante il Decreto Legge n. 12 del 2023).

 

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Le misure antismog previste sono in vigore dal 15 settembre al 15 aprile e hanno carattere sia stabile che temporaneo, da attivarsi – in quest’ultimo caso - sulle previsioni di superamento dei livelli di PM10 oltre i livelli di allerta prestabiliti effettuata da ARPA grazie all’utilizzo di un sistema di calcolo modellistico, secondo un “semaforo antismog” a colori crescenti, aggiornato il lunedì, mercoledì e venerdì. Al raggiungimento dei livelli di allerta come da “semaforo” della Regione Piemonte, le misure temporanee antismog entrano automaticamente in vigore e restano valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, festivi compresi. 

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è il centro abitato di Bra, fatta eccezione per le strade indicate nella mappa della viabilità consentita, ovvero: 

   • Tangenziale – Strada Falchetto – Viale Costituzione – Via Edoardo Brizio – Via Senatore Sartori (consente il raggiungimento dei parcheggi del Piazzale Coop e di Via Senatore Sartori);
    • Tangenziale – via Piumati – Via Antonio Rolfo – Corso Monviso – Viale Rimembranze – Piazza Roma – Piazza Carlo Alberto – via Trento e Trieste fino a Piazza Nassiriya (consente il raggiungimento del cimitero di Bra, di Piazza Carlo Alberto e della stazione ferroviaria);
    • Via Cuneo – Viale Fratelli Rosselli - Viale Rimembranze – Piazza Roma – Piazza Carlo Alberto – via Trento e Trieste fino a Piazza Nassiriya (consente il raggiungimento del cimitero di Bra, di Piazza Carlo Alberto e della stazione ferroviaria);
   • Strada Orti – Piazza Spreitenbach (consente il raggiungimento di Piazza Spreitenbach);
   • Strada Montenero – Piazza Spreitenbach (consente il raggiungimento di Piazza Spreitenbach);
   • via don Orione fino al Santuario della Madonna dei Fiori (consente il raggiungimento dei rispettivi parcheggi).

Limitazioni strutturali

A partire dal 15 settembre 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

  • divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
  • divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; per effetto del Decreto Legge 1272023 del Governo, recepito dall'ordinanza n. 431/2023 del Comune, il divieto potrà essere esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5 esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 e in via prioritaria nei Comuni superiori ai 30.000 abitanti, dotati di un’adeguata rete di trasporto pubblico locale e dove ci sono valori inquinanti alti che possono incidere sulla tutela della salute; facoltà che viene meno e che diventa un obbligo a partire dal 1° ottobre 2025, sempre nei Comuni con le caratteristiche appena citate;
  • divieto di circolazione veicolare, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;
  • divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  • obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
  • divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

A queste misure strutturali si affiancano provvedimenti d’emergenza, validi dal 15 settembre al 15 aprile e attivi al raggiungimento delle soglie stabilite dalla Regione Piemonte. 

Due le allerte in vigore, a seconda dei livelli previsti dal “semaforo antismog”:

Allerta di colore arancio: 

  • divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;
  • divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; 2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  • divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
  • introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati.
  • divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
  • potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

 Allerta di colore rosso:

  • divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi;
  • divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni;

L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.

Deroghe

Le limitazioni strutturali e temporanee alla circolazione non si applicano ad alcune classi di veicoli specificati nell’ordinanza, quali, ad esempio, quelli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, soggetti affetti da gravi patologie o di persone sottoposte a terapie, interventi o esami in grado di esibire relativa certificazione,  i mezzi di coloro che si recano alle vaccinazioni o a terapie connesse al Covid-19, mezzi di soccorso e di forze dell’ordine, autobus utilizzati per il trasporto pubblico (purché dotati di dispositivi per l’abbattimento dl particolato) e veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento. Il dettaglio completo è indicato nell'ordinanza.

In caso di inottemperanza alle disposizioni previste, i trasgressori saranno sanzionati secondo i termini di legge.

Pubblicità e validità misure

Le misure temporanee sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L’indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sulla homepage dei siti di Regione Piemonte ed ARPA all’indirizzo: https://webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte/index.html?page=semaforo, oltre che nell’area tematica “Ambiente” del sito www.comune.bra.cn.it.

 

Dal 30 luglio 2021 in Piemonte è disponibile MOVE-IN, il sistema di monitoraggio dei veicoli inquinanti. Move-In è attivo nei Comuni piemontesi soggetti a limitazioni del traffico per motivi ambientali, che hanno aderito al sistema, come Bra.

QUI tutte le informazioni sul progetto e su come aderire.

L'Ordinanza n° 234 del 2021 per l'adesione al sistema MOVE-IN


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