Oggetti smarriti

Ultima modifica 26 ottobre 2023

Un pò di normativa:

articolo 927 Codice Civile: "Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e. se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.

art. 928 C.C.: “Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta”.

art. 929 C.C.: “Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse”.

Per gli oggetti rinvenuti nel territorio braidese bisogna rivolgersi all’Ufficio Economato del Comune di Bra, in via Barbacana 6, al secondo piano.

Tempi di conclusione procedimento: 60 giorni dalla data di scadenza del termine di deposito fissato dalla legge (1 anno).


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