Autocertificazione e certificazione in bollo

Ultima modifica 26 ottobre 2023

L'autocertificazione è un diritto ed usarla è facile: basta una semplice dichiarazione del cittadino. 

Tutti i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione. I cittadini di paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto all'autocertificazione limitatamente ai dati e ai fatti verificabili presso amministrazioni pubbliche. 

E' necessario però non incorrere in dichiarazioni false per evitare le sanzioni previste dalla legge al riguardo. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Le amministrazioni e gli enti gestori di servizi pubblici sono obbligati invece ad accettare l'autocertificazione in tutti i casi previsti. L'autocertificazione può essere fatta in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione, Comuni, scuole, università, Motorizzazione Civile, Prefettura, INPS, o gestori di pubblici servizi .

 

Che cosa si può autocertificare

Possono essere autocertificati:

  • data e luogo di nascita
  • titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • residenza
  • situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • cittadinanza
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • godimento dei diritti civili e politici
  • possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’ archivio dell'anagrafe tributaria
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di disoccupazione
  • stato di famiglia
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • esistenza in vita
  • qualità di studente
  • nascita del figlio
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • appartenenza a ordini professionali
  • di non aver riportato condanne penali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • qualifica professionale posseduta
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • titolo di specializzazione
  • qualità di vivenza a carico
  • titolo di abilitazione
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
  • titolo di formazione
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Tutte queste dichiarazioni potranno essere rese dall'interessato senza alcuna necessità che le stesse vengano autenticate, in piena esenzione dall''imposta di bollo. Potranno essere presentate all'ufficio richiedente senza particolari formalità, oltre che direttamente dall'interessato, anche tramite il servizio postale, il fax, la posta elettronica, o per mezzo di terze persone.

 

Che cosa si può dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Tutte le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal cittadino e non comprese nell'elenco di ciò che si può autocertificare, possono essere attestate con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà senza l'autentica della firma: è infatti sufficiente sottoscrivere ed allegare all'atto (la dichiarazione) la fotocopia del proprio documento di riconoscimento oppure firmarla di fronte al dipendente addetto.

Quando le dichiarazioni sono presentate insieme o successivamente ad una domanda o comunque ad essa collegabili, non vanno autenticate ma sottoscritte davanti al dipendente addetto o presentate da un''altra persona o inviate per posta o via fax allegando la fotocopia del documento di identità; hanno valore definitivo e hanno la stessa validità temporale dell''atto che sostituiscono. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, a causa dello stato di salute, è sostituita da quella resa ad un pubblico ufficiale da parte del coniuge o, in sua assenza, dai figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

 

Un obbligo, non una facoltà 

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati,fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40, D.P.R.445/2000). Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, non potranno utilizzare certificati (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).Ciò significa , non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno , inefficace. 

Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) è gratis e non è necessaria l’autenticazione. 

 

I certificati residui in bollo

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445).

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi “. Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16 + € 0,52 per ciascun documento. Sono soggette al bollo anche le autentiche delle firme in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate. 

La decertificazione non si applica in occasione della presentazione delle liste e delle candidature in quanto non è ammissibile l’autodichiarazione nel procedimento elettorale preparatorio, mentre per quanto riguarda i certificati di godimento dei diritti politici da presentare a PP.AA., essendo a tutti gli effetti “certificati” , sono sottoposti alle vigenti disposizioni.

 

Cosa occorre: presentarsi personalmente presso la pubblica amministrazione con documento d’identità e con l'autocertificazione già pronta.

Tempi di erogazione: l’autocertificazione è immediatamente ritirata.

Costo: Gratuita.

Tempi di conclusione del procedimento: immediato.

Procedura on line: per chi è dotato di SPID è possibile accedere ai "Servizi on line", nell'area "Servizi demgrafici", e dopo aver inserito le proprie credenziali scaricare le dichiarazioni sostitutive già compilate in automatico con i propri dati.

 

Materiale

Certificati anagrafici ed estratti atti stato civile: il dettaglio

 

Modulistica

Fac simile Autocertificazione

 


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot