Nuove modalità per separazioni e divorzi

Ultima modifica 26 ottobre 2023

Il Decreto legge n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 ha introdotto nuove modalità per la separazione consensuale dei coniugi, per il divorzio congiunto e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

I coniugi o ex coniugi possono ricorrere a un:

  • accordo mediante negoziazione assistita davanti all'avvocato (art. 6)
  • accordo davanti all'Ufficiale di stato civile (art. 12)

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità, per i coniugi o gli ex coniugi, di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascuna parte, al fine di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi a un avvocato, per la verifica dei presupposti di legge e per gli adempimenti previsti.

L'accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Con L. n. 55 del 6 maggio 2015, in vigore dal 26 maggio 2015 sono stati variati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

 

Informazioni e contatti

Comune di Bra Ufficio Stato Civile
Per richiedere informazioni e/o trasmettere atti:
telefonicamente al n. 0172 438242 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13)
inviando un'e-mail a anagrafe@comune.bra.cn.it

Gli avvocati che concludono un accordo, devono inviare la copia autentica dello stesso, munita del nullaosta della Procura ovvero dell'autorizzazione, entro 10 giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, mediante una delle seguenti modalità:

  • da PEC a PEC comunebra@postecert.it l'accordo deve essere sottoscritto digitalmente dall'avvocato
  • da PEC a posta elettronica ordinaria: anagrafe @comune .bra.cn.it ; l'accordo deve essere sottoscritto digitalmente dall'avvocato
  • raccomandata con avviso di ritorno a: Comune di Bra - Ufficio separazioni e divorzi c/o Stato Civile, via Barbacana 6 - 12042 Bra
  • consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Bra

 

A chi interessa

Avvocati

 

Come

Competenti a ricevere l'accordo sono gli avvocati delle parti. Possono presentarsi due casi:

1) Non ci sono figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non autosufficienti.
Gli avvocati trasmettono l'accordo concluso al Procuratore della Repubblica che:

  • quando non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta
  • quando ravvisa irregolarità comunica il diniego al nullaosta

Con apposita modulistica, entro 10 giorni, gli avvocati devono trasmettere l'accordo, munito del nullaosta, all'Ufficio separazioni e divorzi del Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio civile
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero

2) Ci sono figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non autosufficienti.
Gli avvocati trasmettono l'accordo concluso al Procuratore della Repubblica che:

  • se lo ritiene rispondente all'interesse dei figli lo autorizza
  • se non lo ritiene rispondente all'interesse dei figli lo trasmette al Presidente del Tribunale, il quale fissa la comparizione delle parti

Con apposita modulistica , entro 10 giorni gli avvocati devono trasmettere l'accordo, munito dell'autorizzazione, all'Ufficio separazioni e divorzi del Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio civile
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero

All'avvocato che viola l'obbligo di trasmissione entro 10 giorni, è applicabile la sanzione da 2.000 a 10.000 euro. Si precisa che secondo il paragrafo 4 della circolare del Ministero dell'Interno 24 aprile 2015 n. 6 "alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi che ha autenticato la sottoscrizione".

 

Accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all'Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. In tal caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Si può ricorrere a tale modalità semplificata quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Sarà altresì possibile stabilire o non stabilire un assegno di mantenimento e le modalità di erogazione dello stesso nel caso di separazioni consensuali e di un assegno divorzile in caso di cessazione effetti civili o scioglimento del matrimonio.

Con L. n. 55 del 6 maggio 2015, in vigore dal 26 maggio 2015 sono stati variati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

 

Informazioni e contatti

Comune di Bra Ufficio Stato Civile
Per richiedere informazioni:
telefonicamente al n. 0172 438242 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13)
inviando un'e-mail a anagrafe@comune.bra.cn.it

Il ricevimento delle dichiarazioni potrà essere prenotato previa compilazione di apposito modulo di richiesta.

 

A chi interessa

Coniugi che vogliono separarsi consensualmente o chiedere il divorzio congiunto o modificare le condizioni di separazione o ex coniugi che vogliono modificare le condizioni di divorzio.

 

Come

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell'atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)
  • trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
  • residenza di almeno uno dei coniugi

E' necessario prenotare il primo appuntamento con la compilazione di apposito modulo di richiesta
Il giorno concordato, l'Ufficiale di stato civile riceve da ciascuna parte la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedere Moduli allegati ), sulla base della quale redige l'atto di stato civile, che dev'essere sottoscritto da tutti i comparenti.

Poi fissa un nuovo appuntamento, non prima di 30 giorni dalla prima dichiarazione, al fine di favorire un'ulteriore riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare. Alla data del secondo appuntamento i due coniugi o ex coniugi si presentano per confermare l'accordo. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, vale quale rinuncia e mancata conferma della separazione o del divorzio.

All'atto del primo accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16.

Si fa presente che trattandosi di dichiarazioni sostituive di certificazione o di atto di notorietà, produttivi di effetti legali, l'Ufficio effettuerà controlli sulla veridicità dei fatti, stati e qualità personali inseriti nel 100% delle dichiarazioni presentate.

 

Modulistica

Modulo trasmissione accordo

Modulo richiesta appuntamento

Dichiarazione separazione consensuale

Dichiarazione sostitutiva per cessazione scioglimento

Dichiarazione sostitutiva modifica condizioni

Dichiarazione sostitutiva per condizioni economiche figli


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot