Cittadinanza: richiesta concessione

Ultima modifica 26 ottobre 2023

La legge per l’acquisizione della cittadinanza italiana attualmente in vigore (legge 5 febbraio del 1992 n°91) segue il principio di trasmissione per ius sanguinis, ossia da genitori a figli, pertanto i giovani nati e cresciuti in Italia ma che hanno entrambi i genitori stranieri, anche se non hanno il diritto di cittadinanza per nascita possono acquisire la cittadinanza italiana una volta compiuti i diciotto anni. L’articolo 4, comma 2, della legge stabilisce infatti che gli stranieri nati in Italia, che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età possono diventare cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro un anno dal compimento della maggiore età.

È quindi cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi,ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

 

E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza (legge n°91/1992 - art. 1 comma 1 lett. a) e b) e comma 2).

Ai giovani figli di immigrati che intendono continuare a vivere in Italia, studiare e lavorare, la cittadinanza italiana darà la possibilità di godere di alcuni importanti diritti, ad esempio essere iscritto alle liste elettorali e votare, muoversi liberamente all’interno dei paesi della comunità europea, accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici, accedere agli ordini professionali.

Per fare domanda di cittadinanza occorre rivolgersi presso l’ufficio di Stato civile del comune di appartenenza, con documento d’identità valido, rendendo apposita dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. I requisiti per poter acquistare la cittadinanza italiana, se lo straniero nasce in Italia sono:

1. il possesso della cittadinanza straniera (comunitaria o extracomunitaria);

2. la nascita in Italia;

3. il mantenimento della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° anno: l'interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell'anagrafe (anche in Comuni diversi) dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età;

4. la regolarità del soggiorno sul territorio italiano;

 

La mancata iscrizione anagrafica alla nascita del minore non è pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza, se l'interessato può produrre una documentazione idonea a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso in Italia prima della regolarizzazione anagrafica producendo attestazioni di iscrizioni scolastiche, certificati di vaccinazione, ecc. certificati medici (Ministero Interno circolare k 64.2/13 del 7 novembre 2007).

Per residenza legale s’intende il possesso di regolare titolo di soggiorno ed iscrizione all’anagrafe. Con la circolare n°22/07 del 7 novembre 2007 il Ministero dell’Interno ha precisato che l’iscrizione tardiva del minore all’anagrafe non sarà pregiudizievole ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana, qualora sia comunque documentata l’effettiva presenza del minore nel territorio nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica quali ad esempio: attestati di vaccinazione, certificati medici ecc.. Una volta accertata l’idoneità, occorrerà versare un contributo di 200 euro sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno. DLCI - Cittadinanza. 

A questo punto, una volta accettata la domanda, occorrerà giurare sulla Costituzione la fedeltà alla Repubblica. 

Possono ottenere la cittadinanza, così come i nati in Italia, da minorenni, se i genitori acquisiscono la cittadinanza italiana prima che raggiungano la maggiore età (ius communicatio)  oppure possono acquisire la cittadinanza da maggiorenni se:

• sono coniugati con un cittadino italiano e dalla data del matrimonio maturano 2 anni di residenza continuativa (gli anni dopo il matrimonio diventano 3 se si è residenti all’estero); sono dimezzati in presenza di figli minori :

• hanno maturato dieci anni di residenza in Italia;

• vengono adottati da cittadini italiani

 

In caso non sia possibile effettuare questa pratica entro un anno dal compimento dei 18 anni, la cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, secondo l’art. 9 comma 1 lett. a) della legge n°91 del 1992, nel caso si sia legalmente residenti in Italia da almeno tre anni. In questo caso occorre presentare l’istanza presso la prefettura di Cuneo con tutta la documentazione necessaria di attestazione di residenza. Tuttavia, diversamente dalla cittadinanza “per elezione” tra i 18 e i 19 anni, occorrerà dimostrare un reddito minimo e pagare la quota di 200 euro una volta in regola con la documentazione

La legge italiana consente poi la doppia cittadinanza, tuttavia molti Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un’altra. Nel caso si sia interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine dei genitori, occorre informarsi presso il Consolato del Paese in questione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 è stata pubblicato il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che all'art. 33 recita come "Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia":

 

"1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data".

 

Documenti

Guida per i 18 anni cittadinanza

Campagna informativa "18 anni in Comune"

 

Modulistica

Modello domanda cittadinanza

 


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