Accesso civico generalizzato (FOIA) e Registro Accessi

Ultima modifica 31 ottobre 2023

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

L’istanza deve identificare i dati, i documenti o le informazioni in possesso dell'Amministrazione richiesti.

L’istanza può essere presentata alternativamente:

  • all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni
  • all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP, mail: urp@comune.bra.cn.it - PEC: comunebra@postecert.it)

Le modalità di presentazione sono:

  • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
  • per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
  • sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
  • trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
  • sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.

L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici della Città per esprimersi. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni. In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).

È opportuno evidenziare che l’accesso civico generalizzato si differenzia da quello semplice, in quanto non ha ad oggetto dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

 

Normativa di riferimento

Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013

Linee Guida Anac

Linee guida Anci

 

Documenti

Circolare del 30.11.2017

Registro degli accessi

 

Modulistica

Il modulo per l'accesso civico generalizzato

Il modulo per la richiesta di riesame


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