Ricorsi, reclami e mediazioni

Ultima modifica 30 ottobre 2023

Sugli avvisi di accertamento emessi per irregolarità nel pagamento delle imposte comunali, è possibile presentare ricorso, ma con una disciplina che varia a seconda dell’importo dell’accertamento, per valore determinato per ogni anno fiscale considerando la sola imposta senza le sanzioni e gli interessi o, nel caso di sole sanzioni, sull’importo di queste ultime.

 

Accertamenti di importo inferiore a 50.000 euro

Contro l’avviso di accertamento è possibile presentare ricorso, ai sensi dell'art. 18 e seguenti del D.Lgs 546 del 31/12/1992. A partire da inizio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con la rideterminazione dell'ammontare preteso dal Comune. Il ricorso ed una copia devono essere notificati entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, al Comune di Bra – Piazza Caduti per la libertà 14 – 12042 Bra (Cn):

  • con consegna diretta all’ufficio protocollo (via Barbacana 6 – secondo piano);
  • con spedizione a mezzo posta del solo originale in plico (senza busta) raccomandato con ricevuta di ritorno (il ricorso va piegato con lo scritto all’interno, spillato all’esterno con l’indicazione Comune di Bra – Piazza Caduti per la libertà 14 – 12042 Bra;
  • tramite notifica ai sensi dgli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile.

Presentando il reclamo/mediazione i termini sono sospesi per 90 giorni durante i quali è possibile tentare una soluzione stragiudiziale della controversia attraverso la mediazione del funzionario incaricato dal Comune di Bra. Se ciò non è possibile, e il reclamo /mediazione si conclude negativamente, il contribuente potrà presentare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Funzionario responsabile mediazione: Raffaele Grillo (Dgc n. 07.06.2016)

 

Accertamenti di importo superiore a 50.000 euro

Contro l’avviso di accertamento di importo superiore a € 50.000 il ricorso deve essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso non sospende la riscossione del tributo, salvo espresso provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale.

 

Documenti

Il regolamento


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