Imu - Imposta municipale propria

Ultima modifica 17 aprile 2024

Calcolatore Imu on line

 

L'Imposta municipale propria (IMU) è dovuta da chiunque possegga beni immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) nel territorio dello Stato italiano. Per ciò che concerne gli immobili presenti sul territorio comunale di Bra, l'ufficio Tributi comunale controlla e verifica le dichiarazioni Imu, i relativi versamenti ed emette eventuali provvedimenti di accertamento.

 

Abitazione principale

È esclusa dal pagamento dell'IMU l'abitazione principale (salvo le abitazioni di lusso accatastate nelle categoria A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze nei limiti stabiliti dalla Legge. L'esclusione opera anche per gli immobili assimilati all'abitazione principale dal regolamento comunale.

Ai fini dell'applicazione dell'Imu, l'abitazione principale è "l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" (art. 13 D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011).

Per il regolamento comunale di Bra (art. 5 Regolamento IMU) sono assimilate all'abitazione principale anche le unità immobiliari (escluse quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9) possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unità immobiliari in questioni non siano locate.

Confermato quanto introdotto dal comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

  • comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
  • per fruire fin da gennaio 2017 della agevolazione, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere registrato obbligatoriamente entro il 5 febbraio 2017, mentre il contratto verbale entro il 1 marzo 2017;
  • l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del 17.02.2016).

L’esistenza dei suddetti requisiti è attestata mediante presentazione della dichiarazione IMU.

 

Imu 2024: scadenze e novità

Le due rate IMU si devono pagare entro il 16 giugno e il 16 dicembre. Il Consiglio comunale ha approvato le aliquote IMU per l'anno 2024, invariate rispetto all'anno 2023.

 

Come si calcola?

La base imponibile per calcolare l'Imu è dato dalla rendita catastale, che si può ottenere dalla visura catastale, incrementata con una doppia rivalutazione:

  • del 5 per cento (si moltiplica per 1,05);
  • di un ulteriore moltiplicatore di legge a seconda della categoria dell'immobile (es. si moltiplica per 1,6 quando il motliplicatore è 60%);

Questa rendita catastale rivalutata va moltiplicata per 100, per ottenere il valore catastale dell'immobile. Per calcolare l'imposta, bisogna poi applicare al valore catastale l'aliquota stabilita annualmente dal Comune di Bra.

Per i terreni agricoli si considera il reddito domenicale rivalutato del 25 per cento e si moltiplica per 135. Per i terreni agricoli, terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si considera il reddito domenicale rivalutato del 25 percento, e si moltiplica per 75.

Esempio: due coniugi possiedono al 50% un appartamento che non utilizzano come abitazione principale ma è dato in locazione a un terzo con rendita catastale pari a 100 euro. L'aliquota stabilita dal comune è 0,94%. Calcolo: 100 x 1,05 x 1,6 x 100 x 0,94/100 = 157,92. Importo arrotondato: 158 euro. Ogni coniuge pagherà 158:2 = 79 euro.

 

Moltiplicatori

160 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (esclusi gli A/10), e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 se si tratta di fabbricati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 se si tratta di fabbricati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

65 se si tratta di fabbricati nel gruppo catastale D (esclusi i D/5);

55 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Aliquote 2024

0,05% per i fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all’art. 9, c.3-bis, del D.L. 557/1993, convertito nella L. n. 133/1994;

0,45% per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell’art. 2, c.3, della Legge n. 431/1998;

0,56% per le abitazioni possedute dall’A.T.C. assegnate a residenti in Bra;

0,60% per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, c.2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012, con detrazione di € 200,00;

0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;

0,76% per i terreni agricoli non esclusi a norma di legge;

0,81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;

0,85 % per le aree fabbricabili;

0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall’ A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita. Nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere. Al fine del computo del periodo per l’applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati. Si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l’aliquota ordinaria gli immobili strumentali all’attività di impresa o professionale del soggetto passivo;

0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili;

1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l’applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l’aliquota ordinaria:

  • gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
  • le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato;
  • le pertinenze dell’abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);

1,06% per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall’art. 41 del D.P.R. N. 917/1986;

La detrazione sull’abitazione principale (art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011) è stabilita in 200 euro.

 

Come si paga?

In autoliquidazione presso gli sportelli bancari, attraverso servizi on line o presso qualsiasi ufficio postale utilizzando il modello F24 (per Bra, codice Comune: B111), indicando i codici tributo previsti dall'Agenzia delle entrate.

 

Affitti a canone concordato

A Bra è possibile stipulare contratti di locazione a canone concordato (con le caratteristiche dettate dall’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, ovvero con condizioni stabilite sulla base di accordi raggiunti a livello locale fra le organizzazioni più rappresentative dei conduttori di proprietà edilizia e inquilini nei Comuni ad alta tensione abitativa. In data 03.12.2019 è stato sottoscritto il rinnovo dell'accordo territoriale che ha validità dal 01.01.2020, la cui documentazione è consultabile nella pagina dedicata: Affitti a canone concordato.

Per la presentazione dell'istanza in Comune, è necessario allegare al contratto, la fotocopia del documento d'identità del proprietario e dell'inquilino, le planimetrie dei locali interessati, la ricevuta di registrazione del contratto presso l'Agenzia delle entrate, il modello "Modulo affitti concordati" (presente in questa pagina) debitamente compilato.

All'aliquota agevolata per tale categoria di immobili si applica quanto stabilito dal comma 6 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, che prevede: "per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento".

 

Documenti

Il regolamento Imu

Accordo territoriale. Definizione canone concordato

La deliberazione sui valori minimi delle aree fabbricabili

Le aliquote 2024

Le aliquote 2023

Le aliquote 2022

Le aliquote 2021

Indirizzi sulla prima rata 2021

Le aliquote 2020

Indirizzi sulla prima rata 2020

Interpello 2021. Dichiarazione comodato gratuito

Interpello 2020. Terreni agricoli più comproprietari

Le aliquote 2019

Le aliquote 2018

Interpello 2018. Canoni concordati residenza conduttori

Interpello 2018. Proroga canoni concordati

Le aliquote 2017

Interpello_2017. Applicazione aliquota 1,2%

Le aliquote 2016

Le aliquote 2015

La tabella dei codici catastali dei Comuni italiani

 

Modulistica

Il modulo per la richiesta di agevolazioni

Il modulo di dichiarazione

Giustificazione ritardo prima rata 2021

Il modulo per la richiesta di rimborso o compensazione

Il modulo per la richiesta di rimborso o compensazione editabile

 


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